Tributi - Comune di Biassono (MB)

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Tributi

 

Capo Settore
Giuseppe Maffucci

Contatti e Orario di Ricevimento

 

L’ufficio Tributi si occupa della gestione dei seguenti tributi comunali e servizi:
1. tributo sui rifiuti e servizi (TARI);
2. tributo sui servizi indivisibili (TASI);
3. imposta municipale propria (IMU);
4. imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
5. diritto pubbliche affissioni (DPA);
6. canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP);
7. addizionale comunale all'IRPEF

Si rammentano i principali adempimenti a carico dei contribuenti per i differenti tributi ed i servizi gestiti:

1. TARI - tributo comunale sui rifiuti (Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014)
Il contribuente è tenuto a presentare apposite denunce di inizio, variazione o cessazione dell'utenza e dichiarare il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, così come definiti dalla normativa nazionale e dal Regolamento Comunale. 
Devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 
La dichiarazione di inizio e variazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il medesimo termine del 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
Ai fini della fruizione delle riduzioni per particolari condizioni d’uso (ad es. uso limitato e discontinuo, rifiuti avviati al recupero), il contribuente deve formulare apposita richiesta e produrre adeguata documentazione a comprova, da presentarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
A seguito della presentazione delle denunce di inizio/variazione dell’occupazione, il Comune invia annualmente al domicilio dei contribuenti i documenti per l’effettuazione del pagamento. 
Per gli ulteriori aspetti applicativi e procedimentali relativi al tributo comunale sui rifiuti e servizi si rimanda alla visione del volantino informativo e a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale vigente.

2. TASI – tributo sui servizi indivisibili (Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014)
Il contribuente deve provvedere al versamento dell'imposta dovuta sugli immobili posseduti (fabbricati ed aree edificabili) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale, tenuto conto delle aliquote annualmente deliberate dal Comune. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno (rata unica: 16 giugno).
La dichiarazione per le variazioni intervenute nel corso dell'anno deve essere presentata esclusivamente per i casi previsti per la presentazione della dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Per gli ulteriori aspetti applicativi e procedimentali relativi all'imposta si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale vigente.

3. IMU - imposta municipale propria (D.L. 201/2011 - D.Lgs. 23/2011)
Il contribuente deve provvedere al versamento dell’imposta dovuta sugli immobili posseduti (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale, tenuto conto delle aliquote annualmente deliberate dal Comune. 
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno (rata unica: 16 giugno).
La dichiarazione per le variazioni intervenute nel corso dell’anno deve essere presentata esclusivamente per i casi elencati nelle istruzioni allegate all’apposito modello ministeriale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Ai fini della fruizione di particolari esenzioni o agevolazioni (es. immobili inagibili o inabitabili, assimilazione per immobili posseduti in proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente presso istituti di cura o ricovero) il contribuente deve provvedere alla presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive secondo le modalità e i termini tassativi previsti dal vigente Regolamento Comunale e nel rispetto dei requisiti indicati.
Per gli ulteriori aspetti applicativi e procedimentali relativi alla imposta si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale vigente.

4. ICP - imposta comunale sulla pubblicità (D.Lgs 507/93, capo I)
Pubblicità permanente:
Il contribuente è tenuto a pagare l'imposta dovuta per l'esposizione in via permanente di mezzi e impianti pubblicitari entro il 31 gennaio di ogni anno. Il contribuente deve anche, prima di iniziare la diffusione del messaggio pubblicitario, presentare apposita dichiarazione.
In caso di cessazione dell’esposizione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata presentazione l’imposta è dovuta per l’intero anno.
Pubblicità temporanea:
Il contribuente deve, prima dell’inizio della diffusione del messaggio pubblicitario e previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali, presentare apposita dichiarazione e versare l’Imposta dovuta.
Per gli ulteriori aspetti applicativi e procedimentali relativi alla imposta si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale vigente.

5. DPA – diritto pubbliche affissioni (D.Lgs 507/93, capo I)
Gli utenti che intendono usufruire del Servizio pubbliche affissioni devono rivolgersi all’ufficio Tributi al fine di provvedere alla prenotazione dei relativi spazi. L’ufficio Tributi ne verifica la disponibilità e provvede alla quantificazione del Diritto sulle Affissioni dovuto. Presso l’ufficio Tributi deve inoltre essere consegnato il materiale da affiggere.

6. COSAP - canone di occupazione di suolo pubblico (D.Lgs. 446/97, art. 63)
Occupazioni permanenti:
Il contribuente deve versare il canone dovuto per le occupazioni permanenti entro il 30 aprile di ogni anno, in base alle tariffe deliberate dal Comune.
Occupazioni temporanee:
Il contribuente deve versare il canone dovuto prima dell’inizio dell’occupazione e contestualmente al rilascio di autorizzazione all’occupazione da parte dei competenti uffici comunali.
Per gli ulteriori aspetti applicativi e procedimentali relativi al canone si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento comunale vigente.

7. addizionale comunale all'IRPEF (D. Lgs. 360/98)
Le addizionali IRPEF sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non) per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF.
Se il contribuente non deve pagare l'IRPEF, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale.
La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell’abitazione principale (e relative pertinenze).
Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all’Irpef vengono determinate dai sostituti d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.
Le aliquote deliberate dal Comune di Biassono possono essere consultate cliccando sul seguente link:
http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.htm e inserendo quale parametro di ricerca "Biassono".

Servizi Online

Da gennaio 2021 è possibile presentare le istanze direttamente online. La consultazione dei servizi disponibili è di libero accesso, mentre per presentare una pratica occorre essere in possesso di SPID o CNS.

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