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INDICE DEI CONTENUTI

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)
COSAP (Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche)
T.A.R.S.U. (Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani)
PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Ritiro modelli)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Sono tenuti al pagamento, nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo ed anche se residente all'estero:
- il proprietario dell'immobile;
- colui che è titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie,
- il locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria (leasing);
- il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali.
Ai sensi dell'art. 540 del codice civile è riservato, a seguito di successione, al coniuge superstite, il diritto reale di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione coniugale.

Come si calcola
- Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando l’aliquota deliberata annualmente dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:
a. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D già accatastati e per i quali, quindi, l’imposta non è determinata in base al valore contabile iscritto in bilancio e della categoria A/10;
c. per 34 per i fabbricati della categoria C/1
- Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

Detrazioni
Spetta unicamente per l’immobile adibito ad abitazione principale per un importo stabilito annualmente. Si considera tale:
- l’abitazione dove il contribuente dimora abitualmente,
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno residenza presso istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata (occorre presentare entro giugno un’apposita dichiarazione, la stessa produce effetti anche per gli anni successivi se la situazione denunciata rimane invariata,
- l’unità immobiliare concessa a titolo gratuito a parenti nei limiti previsti dal regolamento comunale dell’imposta (occorre presentare entro giugno un’apposita dichiarazione, la stessa produce effetti anche per gli anni successivi se la situazione denunciata rimane invariata).
In caso di comproprietà, la detrazione per l’abitazione principale deve essere suddivisa in parti uguali tra i comproprietari che utilizzano l’immobile indipendentemente dalla loro percentuale di possesso.
La detrazione deve inoltre essere rapportata al periodo dell’anno in cui l’abitazione è stata adibita a dimora principale.

Riduzioni
Sono previste per immobili inagibili o fatiscenti secondo le limitazioni previste dal vigente regolamento comunale. Il soggetto interessato deve presentare entro giugno un’apposita dichiarazione sostitutiva.

Versamento dell’ICI
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 62196530 intestato a Comune di Biassono – Servizio Tesoreria – ICI. Il versamento può essere effettuato presso tutti gli uffici postali, oppure tramite il sito internet www.poste.it secondo le procedure, modalità e costi ivi indicati. L’importo può essere corrisposto in due rate o in unica soluzione.
Due rate
Entro giugno deve essere corrisposta la prima rata (acconto), pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni stabilite dal Comune per l'anno precedente. Entro il 20 dicembre deve essere corrisposta la seconda rata (saldo), pari all'imposta dovuta per l'intero anno, detratto l'acconto versato. L'imposta è calcolata a saldo sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore nell’anno di riferimento.
Unica soluzione
In questo caso il contribuente deve versare, entro giugno, l'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno di riferimento.

La dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI deve essere presentata solo se nel corso dell'anno precedente si sono verificate variazioni riguardanti il soggetto passivo (vendita o acquisto di immobili, istituzione o estinzione un diritto reale) o variazioni nella destinazione d'uso dell'immobile (es. immobile diventato abitazione principale, aree fabbricabili che diventano fabbricati) che hanno determinato un diverso debito di imposta o nel caso in cui siano intervenute modificazioni strutturali degli immobili. Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione gli eredi e i legatari per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione.
Il modulo per la dichiarazione ICI può essere ritirato direttamente in Comune oppure è possibile scaricarlo direttamente dal sito del Ministero delle Finanze: www.finanze.it.
La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili che hanno subito variazioni nel corso dell'anno precedente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione può essere:
- consegnata a mano in Comune,
- spedita in busta bianca riportante la dicitura “Dichiarazione ICI”, tramite raccomandata semplice indirizzata a “Comune di Biassono – Ufficio Tributi, Via San Martino 9 (20046) Biassono.

Ravvedimenti
Entro un anno dall’inadempimento il contribuente può regolarizzare la propria situazione tributaria rivolgendosi all’Ufficio tributi per il calcolo dell’importo dovuto nei seguenti casi:
- omessa dichiarazione,
- omessa dichiarazione e versamento,
- infedele dichiarazione,
- omesso o parziale pagamento.

Per informazioni:
- Ufficio Tributi
- Ufficio relazioni con il cittadino

Modulistica e Regolamenti:
- Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI
- Modulo richiesta riduzione per fabbricati inagibili e fatiscenti
- Modulo richiesta detrazioni

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
Le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione, sono soggette al pagamento di un canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e sono subordinate al rilascio di autorizzazione da parte del competente ufficio comunale.
Sono inoltre soggette al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
Il canone non è dovuto per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.
Sono esenti dall’applicazione del canone, tra le altre:
- le occupazioni con passi ed accessi carrabili,
- le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesta un’autorizzazione,
- le manifestazioni o iniziative di carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l’area occupata non ecceda i 10 mq.
Al fine della determinazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono considerate permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dall’autorizzazione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Sono temporanee le occupazioni la cui durata è inferiore all'anno.
La tariffa base per le occupazioni temporanee e permanenti è individuata dal Regolamento comunale di disciplina del canone (clicca qui per consultarlo), ed è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. Sono inoltre previste maggiorazioni e agevolazioni tariffarie per particolari tipologie di occupazioni.

Modalità e termini per il pagamento del canone
Il pagamento va effettuato su bollettini postali pre-intestati disponibili presso l’ufficio, nelle seguenti modalità:
- per le occupazioni temporanee al momento del rilascio dell’atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
- per le occupazioni permanenti entro il 30 aprile dell’anno di riferimento del tributo.

Per informazioni:
-
Ufficio Relazioni con il Cittadino
- Ufficio Tributi

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
La tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia istituito o comunque reso in maniera continuativa. Sono tenuti alla corresponsione della tassa, con vincolo di solidarietà tra di loro, i componenti del nucleo familiare o coloro che comunque utilizzano in comune le aree e i locali medesimi.

Determinazione della tassa
Avviene in base alla superficie espressa in mq. dei locali soggetti a tassazione, moltiplicata per una tariffa deliberata annualmente per ciascuna delle differenti tipologie di locali individuate dal regolamento comunale.
Nella determinazione della superfici tassabili viene conteggiata la superficie calpestabile dei locali, esclusi muri, scale, balconi. I sottotetti sono tassabili per la parte di superficie cui corrisponde una altezza superiore a m.1,50 .
Non sono soggetti a tassazione:
- superfici produttive di rifiuti speciali,
- locali vuoti, privi di allacciamenti alle utenze (acqua, luce, gas),
- locali arredati, con utenze allacciate, purché dalle relative bollette, da allegare in copia alla denuncia presentata, risultino consumi inferiori ad un uso abitativo.

Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione
La tassa e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o dentenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

Denuncia di inizio e di variazione
I soggetti tenuti al versamento presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune.
La denuncia ha effetto anche gli anni successivi , qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Pagamenti
Il Comune provvede annualmente ad inviare al domicilio dei contribuenti i bollettini per il pagamento della Tassa. In caso di smarrimento o mancata ricezione dei bollettini rivolgersi presso l’Ufficio Tributi.

Riduzioni
La tariffa viene ridotta del 30% per particolari condizioni d’uso riferibili agli immobili soggetti a tassazione. In particolare, si segnalano i seguenti casi di riduzione:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di apposita domanda avanzata dal contribuente con effetto dall’anno di imposta successivo a quello di presentazione della stessa.
Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio successivo il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta.

Per informazioni
- Ufficio Relazioni con il Cittadino
- Ufficio Tributi

Modulistica
Scarica la modulistica inerente a: inizio e fine utenza, riduzioni.

Avvertenza:
si rammenta che per l’apertura della propria posizione, così come per la chiusura della stessa a seguito di cessata occupazione, è sempre necessario produrre apposita denuncia indirizzata all’ufficio tributi: non sono valide le comunicazioni eventualmente prodotte ad altri uffici comunali nel corso di altri procedimenti amministrativi.

PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI
La diffusione di messaggi pubblicitari visivi o acustici (diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico è soggetta all’imposta sulla pubblicità.
Per le pubbliche affissioni è invece dovuto un diritto, comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

A Biassono la gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidata ad una ditta esterna i cui recapiti (telefono e orari) sono reperibili nella sezioni "eventi e novità" di questo sito.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: DISTRIBUZIONE MODELLI
La distribuzione del Mod. Unico e del mod.730, necessari per effettuare la dichiarazione dei redditi, viene effettuata dal Comune presso l’Ufficio Relazioni con il Cittadino.
La consegna delle dichiarazioni compilate si effettua tramite i Centri di assistenza fiscale.
Per informazioni relative alle modalità di compilazione ci si può rivolgere al competente Ufficio Unico delle Entrate.

 

 
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