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INDICE DEI
CONTENUTI
I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)
COSAP (Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche)
T.A.R.S.U. (Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani)
PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Ritiro
modelli)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Sono tenuti al pagamento, nello stesso anno in cui si realizza il
presupposto impositivo ed anche se residente all'estero:
- il proprietario dell'immobile;
- colui che è titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi e superficie,
- il locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria
(leasing);
- il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali.
Ai sensi dell'art. 540 del codice civile è riservato, a seguito di
successione, al coniuge superstite, il diritto reale di abitazione
sull’immobile adibito ad abitazione coniugale.
Come si calcola
- Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando
l’aliquota deliberata annualmente dal Comune alla base imponibile,
rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata
del 5%, e infine moltiplicata:
a. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con
esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D già accatastati
e per i quali, quindi, l’imposta non è determinata in base al
valore contabile iscritto in bilancio e della categoria A/10;
c. per 34 per i fabbricati della categoria C/1
- Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore
venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita,
agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito
dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per
i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la
titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in
capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni,
mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per
meno di 15 giorni.
Detrazioni
Spetta unicamente per l’immobile adibito ad abitazione principale
per un importo stabilito annualmente. Si considera tale:
- l’abitazione dove il contribuente dimora abitualmente,
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno
residenza presso istituti di ricovero a condizione che la stessa
non risulti locata (occorre presentare entro giugno un’apposita
dichiarazione, la stessa produce effetti anche per gli anni
successivi se la situazione denunciata rimane invariata,
- l’unità immobiliare concessa a titolo gratuito a parenti nei
limiti previsti dal regolamento comunale dell’imposta (occorre
presentare entro giugno un’apposita dichiarazione, la stessa
produce effetti anche per gli anni successivi se la situazione
denunciata rimane invariata).
In caso di comproprietà, la detrazione per l’abitazione principale
deve essere suddivisa in parti uguali tra i comproprietari che
utilizzano l’immobile indipendentemente dalla loro percentuale di
possesso.
La detrazione deve inoltre essere rapportata al periodo dell’anno
in cui l’abitazione è stata adibita a dimora principale.
Riduzioni
Sono previste per immobili inagibili o fatiscenti secondo le
limitazioni previste dal vigente regolamento comunale. Il soggetto
interessato deve presentare entro giugno un’apposita dichiarazione
sostitutiva.
Versamento dell’ICI
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul c/c postale
n. 62196530 intestato a Comune di Biassono – Servizio Tesoreria
– ICI. Il versamento può essere effettuato presso tutti gli
uffici postali, oppure tramite il sito internet
www.poste.it
secondo le procedure, modalità e costi ivi indicati. L’importo può essere corrisposto in due rate o in
unica soluzione.
Due rate
Entro giugno deve essere corrisposta la prima rata (acconto), pari
al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni stabilite dal Comune per l'anno
precedente. Entro il 20 dicembre deve essere corrisposta la
seconda rata (saldo), pari all'imposta dovuta per l'intero anno,
detratto l'acconto versato. L'imposta è calcolata a saldo sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore nell’anno di
riferimento.
Unica soluzione
In questo caso il contribuente deve versare, entro giugno,
l'imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni
stabilite per l'anno di riferimento.
La dichiarazione ICI
La dichiarazione ICI deve essere presentata solo se nel corso
dell'anno precedente si sono verificate variazioni riguardanti il
soggetto passivo (vendita o acquisto di immobili, istituzione o
estinzione un diritto reale) o variazioni nella destinazione d'uso
dell'immobile (es. immobile diventato abitazione principale, aree
fabbricabili che diventano fabbricati) che hanno determinato un
diverso debito di imposta o nel caso in cui siano intervenute
modificazioni strutturali degli immobili. Non sono obbligati alla
presentazione della dichiarazione gli eredi e i legatari per gli
immobili inclusi nella dichiarazione di successione.
Il modulo per la dichiarazione ICI può essere ritirato
direttamente in Comune oppure è possibile scaricarlo direttamente
dal sito del Ministero delle Finanze:
www.finanze.it.
La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel cui
territorio sono ubicati gli immobili che hanno subito variazioni
nel corso dell'anno precedente, entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione
può essere:
- consegnata a mano in Comune,
- spedita in busta bianca riportante la dicitura “Dichiarazione
ICI”, tramite raccomandata semplice indirizzata a “Comune di
Biassono – Ufficio Tributi, Via San Martino 9 (20046) Biassono.
Ravvedimenti
Entro un anno dall’inadempimento il contribuente può regolarizzare
la propria situazione tributaria rivolgendosi all’Ufficio tributi
per il calcolo dell’importo dovuto nei seguenti casi:
- omessa dichiarazione,
- omessa dichiarazione e versamento,
- infedele dichiarazione,
- omesso o parziale pagamento.
Per informazioni:
- Ufficio Tributi
- Ufficio relazioni con il cittadino
Modulistica e Regolamenti:
- Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI
-
Modulo richiesta riduzione per fabbricati inagibili e fatiscenti
-
Modulo richiesta detrazioni

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
Le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade,
nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo
demaniale o su patrimonio indisponibile dell’amministrazione, sono
soggette al pagamento di un canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP) e sono subordinate al rilascio di
autorizzazione da parte del competente ufficio comunale.
Sono inoltre soggette al canone le occupazioni permanenti e
temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico
effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le
condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private
sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di
pubblico passaggio.
Il canone non è dovuto per le occupazioni con balconi, verande,
bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le
tende solari poste a copertura dei balconi.
Sono esenti dall’applicazione del canone, tra le altre:
- le occupazioni con passi ed accessi carrabili,
- le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta
minuti, o per le quali non è comunque richiesta un’autorizzazione,
- le manifestazioni o iniziative di carattere politico o
istituzionale o a scopo benefico, purché l’area occupata non
ecceda i 10 mq.
Al fine della determinazione del canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche sono considerate permanenti le occupazioni, di
carattere stabile, la cui durata, risultante dall’autorizzazione,
non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.
Sono temporanee le occupazioni la cui durata è inferiore all'anno.
La tariffa base per le occupazioni temporanee e permanenti è
individuata dal Regolamento comunale di disciplina del canone (clicca
qui per consultarlo), ed è graduata in rapporto all'importanza
delle aree e degli spazi pubblici occupati. Sono inoltre previste
maggiorazioni e agevolazioni tariffarie per particolari tipologie
di occupazioni.
Modalità e termini per il pagamento del canone
Il pagamento va effettuato su bollettini postali pre-intestati
disponibili presso l’ufficio, nelle seguenti modalità:
- per le occupazioni temporanee al momento del rilascio dell’atto
di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso
provvedimento.
- per le occupazioni permanenti entro il 30 aprile dell’anno di
riferimento del tributo.
Per informazioni:
- Ufficio Relazioni con il Cittadino
- Ufficio Tributi

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
La tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali ed aree
scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale in cui il servizio per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani sia istituito o comunque reso in maniera
continuativa. Sono tenuti alla corresponsione della tassa, con
vincolo di solidarietà tra di loro, i componenti del nucleo
familiare o coloro che comunque utilizzano in comune le aree e i
locali medesimi.
Determinazione della tassa
Avviene in base alla superficie espressa in mq. dei locali
soggetti a tassazione, moltiplicata per una tariffa deliberata
annualmente per ciascuna delle differenti tipologie di locali
individuate dal regolamento comunale.
Nella determinazione della superfici tassabili viene conteggiata
la superficie calpestabile dei locali, esclusi muri, scale,
balconi. I sottotetti sono tassabili per la parte di superficie
cui corrisponde una altezza superiore a m.1,50 .
Non sono soggetti a tassazione:
- superfici produttive di rifiuti speciali,
- locali vuoti, privi di allacciamenti alle utenze (acqua, luce,
gas),
- locali arredati, con utenze allacciate, purché dalle relative
bollette, da allegare in copia alla denuncia presentata, risultino
consumi inferiori ad un uso abitativo.
Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione
La tassa e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o dentenzione
dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere
dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è
stata presentata la denuncia della cessazione debitamente
accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità
successive se l’utente, che ha prodotto denuncia di cessazione,
dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente
subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
Denuncia di inizio e di variazione
I soggetti tenuti al versamento presentano al Comune, entro il 20
gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione,
denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio
del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli
predisposti dal Comune.
La denuncia ha effetto anche gli anni successivi , qualora le
condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso
contrario, l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme,
ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e
destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o
comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in
relazione ai dati da indicare nella denuncia.
Pagamenti
Il Comune provvede annualmente ad inviare al domicilio dei
contribuenti i bollettini per il pagamento della Tassa. In caso
di smarrimento o mancata ricezione dei bollettini rivolgersi
presso l’Ufficio Tributi.
Riduzioni
La tariffa viene ridotta del 30% per particolari condizioni d’uso
riferibili agli immobili soggetti a tassazione. In particolare, si
segnalano i seguenti casi di riduzione:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo.
Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di
apposita domanda avanzata dal contribuente con effetto dall’anno
di imposta successivo a quello di presentazione della stessa.
Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio
successivo il venir meno delle condizioni dell’applicazione della
tariffa ridotta.
Per informazioni
- Ufficio Relazioni con il Cittadino
- Ufficio Tributi
Modulistica
Scarica la modulistica inerente a:
inizio e
fine
utenza,
riduzioni.
Avvertenza:
si rammenta che per l’apertura della propria posizione, così come
per la chiusura della stessa a seguito di cessata occupazione, è
sempre necessario produrre apposita denuncia indirizzata
all’ufficio tributi: non sono valide le comunicazioni
eventualmente prodotte ad altri uffici comunali nel corso di altri
procedimenti amministrativi.

PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI
La diffusione di messaggi pubblicitari visivi o acustici
(diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche
affissioni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico è soggetta
all’imposta sulla pubblicità.
Per le pubbliche affissioni è invece dovuto un diritto,
comprensivo dell’imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che
provvede alla loro esecuzione.
A Biassono la gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni è affidata ad una ditta esterna i cui
recapiti (telefono e orari) sono reperibili nella sezioni
"eventi e novità" di questo
sito.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: DISTRIBUZIONE MODELLI
La distribuzione del Mod. Unico e del mod.730, necessari per
effettuare la dichiarazione dei redditi, viene effettuata dal
Comune presso l’Ufficio Relazioni con il Cittadino.
La consegna delle dichiarazioni compilate si effettua tramite i
Centri di assistenza fiscale.
Per informazioni relative alle modalità di compilazione ci si può
rivolgere al competente Ufficio Unico delle Entrate.
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