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INDICE DEI
CONTENUTI
STATO CIVILE
ANAGRAFE
ELETTORALE
AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
LIBRETTO DI LAVORO E DI PENSIONE

STATO CIVILE
Denunce di nascita
I genitori (entrambi se non coniugati ) o uno di essi (se
coniugati), possono dichiarare la nascita, entro dieci giorni, nel
proprio Comune di residenza, di norma quello della madre, salvo
diverso accordo.
Cosa occorre:
- il certificato di attestazione di nascita, rilasciato dalla
competente autorità sanitaria,
- idoneo documento di riconoscimento.
La dichiarazione di nascita può altresì essere resa da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica
con le seguenti modalità:
- entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria
dell’ospedale.
- entro dieci giorni presso il Comune in cui è avvenuta la
nascita.
In questi casi la dichiarazione di nascita sarà poi trasmessa al
Comune di residenza della madre.
Pubblicazioni di matrimonio
Per contrarre matrimonio civile o religioso occorre prima eseguire
la pubblicazione di matrimonio presso il Comune di residenza di
uno dei due futuri sposi.
L’atto è esposto all’albo pretorio del Comune per otto giorni
consecutivi.
Cittadinanza
Possono farne richiesta :
- i cittadini stranieri o apolidi coniugati con cittadini italiani
se residenti in Italia dopo sei mesi dal matrimonio, se residenti
all’estero dopo tre anni dal matrimonio,
- i cittadini stranieri di stirpe italiana,
- i cittadini stranieri residenti legalmente da almeno dieci anni
nel territorio italiano,
- gli apolidi non coniugati ma residenti legalmente da almeno
cinque anni nel territorio italiano.
Per informazioni rivolgersi direttamente alla Prefettura di
Milano.
Denuncia di morte
La denuncia si effettua entro 24 ore dall’evento presso il Comune
in cui avviene il decesso previa esibizione di apposita
dichiarazione rilasciata dal medico curante. Il Comune fornirà poi
l’ulteriore documentazione (scheda Istat) necessaria per il
successivo accertamento svolto dall’Asl.
In caso di morte violenta occorre il nulla-osta della Procura
della Repubblica.

ANAGRAFE
Trasferimento di residenza
La dichiarazione di trasferimento di residenza deve essere resa
dall’interessato o da un componente maggiorenne della famiglia a
trasferimento avvenuto.
Quando la variazione interessa più famiglie (es : una persona che
entra in un nucleo familiare già residente) è necessaria la
presenza di un componente di tutte le famiglie interessate.
Per i cittadini italiani occorre:
- documento di identità valido,
- codice fiscale di tutte le persone che si trasferiscono,
- denuncia per la Tassa di smaltimento dei Rifiuti,
- dati di tutte le patenti delle persone interessate e delle
targhe degli autoveicoli, moto, ciclomotori posseduti dai
componenti.
Queste ultime informazioni sono necessarie per consentire la
trasmissione per via telematica dei dati all’Ufficio Centrale
Operativo della Motorizzazione Civile che provvederà ad effettuare
il cambio di residenza su patenti e libretti di circolazione e ad
inviare al cittadino i tagliandi da applicare sui documenti in
argomento.
Per i cittadini stranieri occorre:
- tutti i documenti sopra elencati ed inoltre:
- permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno per i
cittadini dell’Unione Europea,
- ogni altro documento valido comprovante stati e qualità tradotto
in italiano e legalizzato dalla Prefettura (es: certificato di
matrimonio, stato di famiglia),
- passaporto.
Cambio indirizzo all’interno del Comune di Biassono
Quando il cittadino cambia abitazione all’interno del territorio
comunale, cambia appartamento nello stesso condominio o
all’interno dello stesso numero civico, deve richiedere la
variazione anagrafica. La dichiarazione va resa da un componente
della famiglia purché maggiorenne.
Cosa occorre:
- compilare l’apposito modulo di richiesta, (clicca qui per
scaricarlo (35 Kb))
- documento di identità valido,
- dati di tutte le patenti delle persone interessate e delle
targhe degli autoveicoli, moto, ciclomotori posseduti dai
componenti,
- denuncia per la Tassa di smaltimento dei Rifiuti.
Certificati
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione attestanti
stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione e
hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Gli stessi sono validi anche oltre i termini di validità nel caso
in cui l’interessato dichiari, in calce al documento, che le
informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. Questa possibilità non è ammessa per le certificazioni
elettorali (godimento dei diritti politici, iscrizione nelle liste
elettorali).
Autenticazioni di copie
Consente ai cittadini di produrre agli organi della Pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi copie
di atti e documenti in sostituzione dei relativi originali, a
condizione che tali copie siano autenticate.
Occorre avere l’originale dell’atto o documento, la fotocopia
completa dell’atto, un documento d’identità valido.
L’autenticazione della copia più essere sostituita da una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale
l’interessato dichiara la conformità della copia all’originale.
Carta d’identità
Vale cinque anni e viene rilasciata a partire dai quindici anni.
Può essere rinnovata a decorrere da 180 giorni prima della
scadenza. Il costo è pari a euro 5,42.
Per rinnovare la carta di identità occorre:
- la vecchia carta d’identità o denuncia di furto o smarrimento
della stessa con altro documento di riconoscimento, (se il
cittadino è sprovvisto di documenti di identità occorre la
presenza di due testimoni),
- tre foto tessera recenti e uguali.
Per rilasciare la carta di identità valida per l’espatrio ai
minorenni (15 -17 anni) occorre anche la presenza dei genitori per
la firma di assenso.
I cittadini stranieri devono presentare anche il permesso di
soggiorno.
Passaporto
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.3 del 16/01/2003.
la durata del passaporto è decennale senza rinnovo. I passaporti
rilasciati prima dell’entrata in vigore della citata norma possono
essere rinnovati anche dopo la scadenza quinquennale per un
periodo complessivamente non superiore a 10 anni.
Il rilascio o rinnovo può essere richiesto:
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monza (tel. 039
2410631)
- al Comune che provvederà a inviare la documentazione al
Commissariato stesso.
Clicca qui per scaricare il file .pdf "Novità relative al passaporto"
Espatrio minori
I ragazzi minori di anni 15, ai quali non può essere rilasciata la
carta d’identità, possono espatriare solo se muniti di certificato
di nascita con fotografia valido per l’espatrio nei paesi
consentiti, previo visto della Questura che può essere richiesto
tramite il Comune.
Cosa occorre:
- domanda diretta alla Questura con firma dei genitori su apposito
modulo in distribuzione presso l’Ufficio,
- 1 foto tessera recente del minore.
Codice fiscale
Il Comune trasmette in via telematica, al Ministero delle Finanze,
i dati per l’attribuzione del codice fiscale ai soli neonati,
entro 60 giorni dalla nascita.
Il Comune informa i genitori mediante una lettera con
l’indicazione del codice fiscale attribuito. Il Ministero delle
Finanze invia direttamente a casa il relativo tesserino.
Aire - anagrafe italiani residenti all’estero
Chi trasferisce la propria dimora abituale all’estero viene
cancellato dall’anagrafe della popolazione residente del Comune
per essere iscritto all’AIRE.
Con l’iscrizione all’AIRE il cittadino conserva il diritto di
richiedere documenti al proprio Comune e l’iscrizione alle liste
elettorali con il conseguente diritto di voto.
Nel paese di trasferimento, l’interessato si dovrà presentare
presso il Consolato Italiano competente per rendere la
dichiarazione di iscrizione AIRE.
Statistica
L’Ufficio Statistica è direttamente collegato con l’ISTAT, al
quale fornisce i dati relativi alla popolazione. E’ necessaria la
collaborazione dei cittadini per l’acquisizione di alcuni dei dati
richiesti che vengono acquisiti da personale autorizzato.

ELETTORALE
Albo dei presidenti di seggio elettorale
Gli elettori del Comune che intendono svolgere le funzioni di
presidente di seggio elettorale durante le consultazioni
elettorali, devono presentare domanda al Sindaco (clicca qui per
scaricarla (24 Kb)) entro il mese di ottobre purché in possesso dei
seguenti requisiti :
- non aver superato il 70° anno di età,
- essere in possesso del diploma di maturità di scuola media
superiore.
Non possono svolgere tale funzione: i dipendenti del Ministero
dell’Interno, delle Poste, del Ministero delle Telecomunicazioni,
gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i segretari
comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare
servizio durante le consultazioni, i funzionari medici dell’Asl
incaricati delle certificazioni in favore dei votanti bisognosi
dell’accompagnatore.
La Corte d’Appello provvede ad inserire i nominativi nell’apposito
Albo e a nominare, in occasione delle consultazioni elettorali, i
Presidenti di seggio.
Albo degli scrutatori di seggi elettorali
L’Albo viene formato dagli elettori che ne fanno apposita domanda
(clicca qui per scaricarla
(36 Kb)) entro il mese di novembre di ogni anno
purché in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso del titolo di studio della scuola
dell’obbligo,
- essere residenti ed iscritti nelle liste elettorali.
Non possono svolgere le funzioni le persone escluse dall’Albo dei
Presidenti di Seggio.
Albo dei giudici popolari
Sono elenchi nei quali vengono iscritti quei Cittadini che,
tramite sorteggio, andranno a comporre la Corte d’Assise e la
Corte d’Assise d’Appello (assieme a due magistrati).
Gli elenchi vengono aggiornati ogni biennio. L’iscrizione avviene
d’ufficio o a domanda degli interessati che deve essere presentata
al Sindaco da aprile a luglio di ogni anno ovvero quando viene
affisso l’apposito manifesto.
I requisiti per essere iscritti sono :
- cittadinanza italiana,
- eta’ compresa tra i 30 e i 65 anni,
- licenza di scuola media (Albo Corte d’Assise),
- diploma di scuola media Superiore (Albo Corte d’Assise
d’Appello).
Non possono essere iscritti: i magistrati e in generale tutti i
funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze amate dello
Stato, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine
e congregazione.
Referendum
In caso di raccolta firme in occasione di referendum popolari o di
proposte di legge di iniziativa popolare, tutti gli elettori
possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale per firmare muniti di un
documento di riconoscimento valido.
Elezioni
In caso di consultazioni elettorali o referendarie, l’elettore,
per esercitare il diritto di voto, dovrà essere munito di
documento di riconoscimento valido e della tessera elettorale.
Nel giorno delle elezioni, l’elettore che si trovasse sprovvisto
della tessera potrà richiedere il duplicato all’Ufficio Elettorale
che, in tali occasioni, rimarrà aperto durante le operazioni di
voto.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
Autocertificazione
Ogni cittadino può presentare in sostituzione dei certificati
richiesti un’ autocertificazione.
In pratica è possibile presentare o spedire agli uffici pubblici
ed ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, ecc..) una
dichiarazione personale attestante quanto sarebbe dovuto apparire
sui certificati o su gli atti rilasciati dalla pubblica
amministrazione. La firma in queste dichiarazioni non va
autenticata e quindi non è mai soggetta all’imposta di bollo.
Dichiarazioni che si possono autocertificare:
- data e luogo di nascita,
- residenza,
- cittadinanza,
- il godimento dei diritti civili e politici,
- stato civile di celibe, nubile, coniugato, vedovo, stato libero,
- stato di famiglia,
- esistenza in vita,
- nascita del figlio,
- decesso del coniuge, dell’ascendente (genitori, nonni),
discendente (figli),
- posizione agli effetti degli obblighi militari,
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica
amministrazione,
- il titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami
sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica,
- la situazione reddituale o economica, anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l’indicazione dell’ammontare corrisposto, possesso e numero
del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell’archivio dell’anagrafe tributaria inerente all’interessato,
- lo stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di
pensione, qualità di studente o di casalinga,
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili,
- l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo,
- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi
militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio,
- di non aver riportato condanne penali,
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti
penali,
- qualità di vivenza a carico,
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei
registri dello stato civile,
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.
Gli unici certificati che non possono essere sostituiti sono
quelli medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE,
di marchi o brevetti.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere rese
anche da cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del vigente regolamento demografico a condizione che
dette situazioni siano attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
I cittadini italiani e cittadini dell’Unione Europea possono
attestare, con una propria dichiarazione resa e firmata davanti a
un pubblico ufficiale, fatti e qualità relativi a se stessi o ad
altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza (clicca qui per
scaricarla (27 Kb)).
E’ possibile dichiarare che un atto è conforme al suo originale,
anche senza mostrarlo.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riguardano
tutti i casi che non sono previsti sotto forma di
autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà va normalmente
resa davanti ad un pubblico ufficiale che deve autenticare la
firma del dichiarante.
Tuttavia è possibile fare dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà senza autenticare la firma nei seguenti casi: a)quando
detta dichiarazione è contenuta all’interno di domanda,
indirizzata alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, presentata o inviata assieme alla fotocopia
di un valido documento d’identità, b) quando è riferita ad una
domanda presentata in precedenza, ma collegata ad essa a scopo di
integrazione o completamento.
Gli unici certificati che non possono essere sostituiti sono le
certificazioni mediche, sanitarie, veterinarie, di origine, di
conformità CE, di marchi o brevetti.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche da
cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del vigente regolamento demografico, a condizione che
dette situazioni siano attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
Non si possono dichiarare impegni futuri (esempio intenzioni), ma
solo situazioni che riguardano fatti già avvenuti e conosciuti dal
dichiarante.

LIBRETTO DI LAVORO E DI PENSIONE
Libretto di pensione
L’Ufficio si occupa della consegna dei libretti e decreti di
pensione ai pensionati dello Stato e degli Enti Locali. Gli
interessati sono convocati mediante una cartolina-avviso.
Libretto di lavoro
Dal 30 gennaio 2003 i libretti di lavoro non vengono più
rilasciati, per l’avviamento al lavoro. Rivolgersi al CENTRO PER
L’IMPIEGO di Monza (ex Ufficio di collocamento) Via Bramante da
Urbino tel. 039 839641.
I cittadini extra comunitari devono rivolgersi all’ufficio
Provinciale del Lavoro, Via Torino 68 Milano (tel. 02 67921). |