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INDICE DEI CONTENUTI

STATO CIVILE
ANAGRAFE
ELETTORALE
AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
LIBRETTO DI LAVORO E DI PENSIONE

STATO CIVILE
Denunce di nascita
I genitori (entrambi se non coniugati ) o uno di essi (se coniugati), possono dichiarare la nascita, entro dieci giorni, nel proprio Comune di residenza, di norma quello della madre, salvo diverso accordo.
Cosa occorre:
- il certificato di attestazione di nascita, rilasciato dalla competente autorità sanitaria,
- idoneo documento di riconoscimento.
La dichiarazione di nascita può altresì essere resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica con le seguenti modalità:
- entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale.
- entro dieci giorni presso il Comune in cui è avvenuta la nascita.
In questi casi la dichiarazione di nascita sarà poi trasmessa al Comune di residenza della madre.

Pubblicazioni di matrimonio
Per contrarre matrimonio civile o religioso occorre prima eseguire la pubblicazione di matrimonio presso il Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.
L’atto è esposto all’albo pretorio del Comune per otto giorni consecutivi.

Cittadinanza
Possono farne richiesta :
- il coniuge straniero, residente legalmente in Italia, dopo due anni dal matrimonio e, se residente all'estero dopo tre anni. I predetti termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi,
- i cittadini stranieri di stirpe italiana,
- i cittadini stranieri residenti legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano,
- gli apolidi non coniugati ma residenti legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano.
Per informazioni rivolgersi direttamente alla Prefettura di Milano.

Denuncia di morte
La denuncia si effettua entro 24 ore dall’evento presso il Comune in cui avviene il decesso previa esibizione di apposita dichiarazione rilasciata dal medico curante. Il Comune fornirà poi l’ulteriore documentazione (scheda Istat) necessaria per il successivo accertamento svolto dall’Asl.
In caso di morte violenta occorre il nulla-osta della Procura della Repubblica.

ANAGRAFE
Trasferimento di residenza
La dichiarazione di trasferimento di residenza deve essere resa dall’interessato o da un componente maggiorenne della famiglia a trasferimento avvenuto.
Quando la variazione interessa più famiglie (es : una persona che entra in un nucleo familiare già residente) è necessaria la presenza di un componente di tutte le famiglie interessate.
Per i cittadini italiani occorre:
- documento di identità valido,
- codice fiscale di tutte le persone che si trasferiscono,
- denuncia per la Tassa di smaltimento dei Rifiuti,
- dati di tutte le patenti delle persone interessate e delle targhe degli autoveicoli, moto, ciclomotori posseduti dai componenti.
Queste ultime informazioni sono necessarie per consentire la trasmissione per via telematica dei dati all’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione Civile che provvederà ad effettuare il cambio di residenza su patenti e libretti di circolazione e ad inviare al cittadino i tagliandi da applicare sui documenti in argomento.
Per i cittadini stranieri occorre:
- tutti i documenti sopra elencati ed inoltre:
- permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea,
- ogni altro documento valido comprovante stati e qualità tradotto in italiano e legalizzato dalla Prefettura (es: certificato di matrimonio, stato di famiglia),
- passaporto.

Cambio indirizzo all’interno del Comune di Biassono
Quando il cittadino cambia abitazione all’interno del territorio comunale, cambia appartamento nello stesso condominio o all’interno dello stesso numero civico, deve richiedere la variazione anagrafica. La dichiarazione va resa da un componente della famiglia purché maggiorenne.
Cosa occorre:
- compilare l’apposito modulo di richiesta, (clicca qui per scaricarlo (35 Kb))
- documento di identità valido,
- dati di tutte le patenti delle persone interessate e delle targhe degli autoveicoli, moto, ciclomotori posseduti dai componenti,
- denuncia per la Tassa di smaltimento dei Rifiuti.

Certificati
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione e hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Gli stessi sono validi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce al documento, che le informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Questa possibilità non è ammessa per le certificazioni elettorali (godimento dei diritti politici, iscrizione nelle liste elettorali).

Autenticazioni di copie
Consente ai cittadini di produrre agli organi della Pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi copie di atti e documenti in sostituzione dei relativi originali, a condizione che tali copie siano autenticate.
Occorre avere l’originale dell’atto o documento, la fotocopia completa dell’atto, un documento d’identità valido.
L’autenticazione della copia più essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale l’interessato dichiara la conformità della copia all’originale.

Carta d’identità
Vale 10 anni (Decreto Legge n. 112/2008) e viene rilasciata a partire dai quindici anni. Può essere rinnovata a decorrere da 180 giorni prima della scadenza. Il costo è pari a euro 5,42.
Per rinnovare la carta di identità occorre:
- la vecchia carta d’identità o denuncia di furto o smarrimento della stessa con altro documento di riconoscimento, (se il cittadino è sprovvisto di documenti di identità occorre la presenza di due testimoni),
- tre foto tessera recenti e uguali.
Per rilasciare la carta di identità valida per l’espatrio ai minorenni (15 -17 anni) occorre anche la presenza dei genitori per la firma di assenso.
I cittadini stranieri devono presentare anche il permesso di soggiorno.

Passaporto
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.3 del 16/01/2003. la durata del passaporto è decennale senza rinnovo. I passaporti rilasciati prima dell’entrata in vigore della citata norma possono essere rinnovati anche dopo la scadenza quinquennale per un periodo complessivamente non superiore a 10 anni.
Il rilascio o rinnovo può essere richiesto:
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monza (tel. 039 2410631)
- al Comune che provvederà a inviare la documentazione al Commissariato stesso.

A partire dal 25/11/2009 non sarà più possibile iscrivere i minori sul passaporto dei genitori, tutore od altra persona delegata ad accompagnarli.
Le nuove norme, volute a livello comunitario, per garantire una maggiore individualità e quindi sicurezza ai minori, prevedono che tutti i minori siano muniti di passaporto individuale e che la validità temporale sia differenziata in base all'età per poter aggiornare la fotografia
- minori di anni 3: validità triennale
- da 3 a 18: validità quinquennale
- maggiori di 18 anni: validità decennale
Restano valide le iscrizioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni fino alla scadenza del passaporto sulle quali sono riportate. Sarà possibile, qualora il passaporto dei genitori sia ancora valido, inserire la foto all'atto del compimento del decimo anno di età del minore già iscritto.
Clicca qui per scaricare il file .pdf "Novità relative al passaporto"

Espatrio minori
I ragazzi minori di anni 15, ai quali non può essere rilasciata la carta d’identità, possono espatriare solo se muniti di certificato di nascita con fotografia valido per l’espatrio nei paesi consentiti, previo visto della Questura che può essere richiesto tramite il Comune.
Cosa occorre:
- domanda diretta alla Questura con firma dei genitori su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio,
- 2 foto tessera recente del minore.

Codice fiscale
Il Comune trasmette in via telematica, al Ministero delle Finanze, i dati per l’attribuzione del codice fiscale ai soli neonati, entro 60 giorni dalla nascita.
Il Comune informa i genitori mediante una lettera con l’indicazione del codice fiscale attribuito. Il Ministero delle Finanze invia direttamente a casa il relativo tesserino.

Aire - anagrafe italiani residenti all’estero
Chi trasferisce la propria dimora abituale all’estero viene cancellato dall’anagrafe della popolazione residente del Comune per essere iscritto all’AIRE.
Con l’iscrizione all’AIRE il cittadino conserva il diritto di richiedere documenti al proprio Comune e l’iscrizione alle liste elettorali con il conseguente diritto di voto.
Nel paese di trasferimento, l’interessato si dovrà presentare presso il Consolato Italiano competente per rendere la dichiarazione di iscrizione AIRE.

Statistica
L’Ufficio Statistica è direttamente collegato con l’ISTAT, al quale fornisce i dati relativi alla popolazione. E’ necessaria la collaborazione dei cittadini per l’acquisizione di alcuni dei dati richiesti che vengono acquisiti da personale autorizzato.

ELETTORALE

Albo dei presidenti di seggio elettorale
Gli elettori del Comune che intendono svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale durante le consultazioni elettorali, devono presentare domanda al Sindaco (clicca qui per scaricarla (24 Kb)) entro il mese di ottobre purché in possesso dei seguenti requisiti :
- non aver superato il 70° anno di età,
- essere in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore.
Non possono svolgere tale funzione: i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste, del Ministero delle Telecomunicazioni, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio durante le consultazioni, i funzionari medici dell’Asl incaricati delle certificazioni in favore dei votanti bisognosi dell’accompagnatore.
La Corte d’Appello provvede ad inserire i nominativi nell’apposito Albo e a nominare, in occasione delle consultazioni elettorali, i Presidenti di seggio.

Albo degli scrutatori di seggi elettorali
L’Albo viene formato dagli elettori che ne fanno apposita domanda (clicca qui per scaricarla (36 Kb)) entro il mese di novembre di ogni anno purché in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo,
- essere residenti ed iscritti nelle liste elettorali.
Non possono svolgere le funzioni le persone escluse dall’Albo dei Presidenti di Seggio.

Albo dei giudici popolari
Sono elenchi nei quali vengono iscritti quei Cittadini che, tramite sorteggio, andranno a comporre la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello (assieme a due magistrati).
Gli elenchi vengono aggiornati ogni biennio. L’iscrizione avviene d’ufficio o a domanda degli interessati che deve essere presentata al Sindaco da aprile a luglio di ogni anno ovvero quando viene affisso l’apposito manifesto.
I requisiti per essere iscritti sono :
- cittadinanza italiana,
- eta’ compresa tra i 30 e i 65 anni,
- licenza di scuola media (Albo Corte d’Assise),
- diploma di scuola media Superiore (Albo Corte d’Assise d’Appello).
Non possono essere iscritti: i magistrati e in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze amate dello Stato, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Referendum
In caso di raccolta firme in occasione di referendum popolari o di proposte di legge di iniziativa popolare, tutti gli elettori possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale per firmare muniti di un documento di riconoscimento valido.

Elezioni
In caso di consultazioni elettorali o referendarie, l’elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà essere munito di documento di riconoscimento valido e della tessera elettorale.
Nel giorno delle elezioni, l’elettore che si trovasse sprovvisto della tessera potrà richiedere il duplicato all’Ufficio Elettorale che, in tali occasioni, rimarrà aperto durante le operazioni di voto.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
Autocertificazione
Ogni cittadino può presentare in sostituzione dei certificati richiesti un’ autocertificazione.
In pratica è possibile presentare o spedire agli uffici pubblici ed ai gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, ecc..) una dichiarazione personale attestante quanto sarebbe dovuto apparire sui certificati o su gli atti rilasciati dalla pubblica amministrazione. La firma in queste dichiarazioni non va autenticata e quindi non è mai soggetta all’imposta di bollo.
Dichiarazioni che si possono autocertificare:
- data e luogo di nascita,
- residenza,
- cittadinanza,
- il godimento dei diritti civili e politici,
- stato civile di celibe, nubile, coniugato, vedovo, stato libero,
- stato di famiglia,
- esistenza in vita,
- nascita del figlio,
- decesso del coniuge, dell’ascendente (genitori, nonni), discendente (figli),
- posizione agli effetti degli obblighi militari,
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione,
- il titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica,
- la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria inerente all’interessato,
- lo stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga,
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili,
- l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo,
- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio,
- di non aver riportato condanne penali,
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali,
- qualità di vivenza a carico,
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile,
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Gli unici certificati che non possono essere sostituiti sono quelli medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere rese anche da cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del vigente regolamento demografico a condizione che dette situazioni siano attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
I cittadini italiani e cittadini dell’Unione Europea possono attestare, con una propria dichiarazione resa e firmata davanti a un pubblico ufficiale, fatti e qualità relativi a se stessi o ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza (clicca qui per scaricarla (27 Kb)).
E’ possibile dichiarare che un atto è conforme al suo originale, anche senza mostrarlo.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riguardano tutti i casi che non sono previsti sotto forma di autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà va normalmente resa davanti ad un pubblico ufficiale che deve autenticare la firma del dichiarante.
Tuttavia è possibile fare dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà senza autenticare la firma nei seguenti casi: a)quando detta dichiarazione è contenuta all’interno di domanda, indirizzata alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, presentata o inviata assieme alla fotocopia di un valido documento d’identità, b) quando è riferita ad una domanda presentata in precedenza, ma collegata ad essa a scopo di integrazione o completamento.
Gli unici certificati che non possono essere sostituiti sono le certificazioni mediche, sanitarie, veterinarie, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese anche da cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del vigente regolamento demografico, a condizione che dette situazioni siano attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Non si possono dichiarare impegni futuri (esempio intenzioni), ma solo situazioni che riguardano fatti già avvenuti e conosciuti dal dichiarante.

LIBRETTO DI LAVORO E DI PENSIONE
Libretto di pensione
L’Ufficio si occupa della consegna dei libretti e decreti di pensione ai pensionati dello Stato e degli Enti Locali. Gli interessati sono convocati mediante una cartolina-avviso.

Libretto di lavoro
Dal 30 gennaio 2003 i libretti di lavoro non vengono più rilasciati, per l’avviamento al lavoro. Rivolgersi al CENTRO PER L’IMPIEGO di Monza (ex Ufficio di collocamento) Via Bramante da Urbino tel. 039 839641.
I cittadini extra comunitari devono rivolgersi all’ufficio Provinciale del Lavoro, Via Torino 68 Milano (tel. 02 67921).

 
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